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Lo Statuto Sociale


Clicca qui per scaricare lo Statuto Sociale e il Regolamento Generale
di SOS MALNATE in versione pdf


TITOLO I

Denominazione – Sede - Scopi


Art. 1

E' costituita con Sede in Malnate, in via I Maggio n. 10, una Associazione di Pubblica Assistenza denominata SOS MALNATE ONLUS.

L’Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.



Art. 2

L’Associazione si ispira ai principi di carità e solidarietà cristiana ed umana, non ha fini di lucro ed è apartitica: potrà comunque svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.


Art. 3

Il vessillo consta di un drappo bianco recante nel mezzo una croce rossa con bordi bianchi, con all'interno la scritta SOS in colore bianco.


Art. 4

Gli scopi che l'Associazione persegue nell'ambito territoriale della Regione Lombardia sono:

a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

c) contribuire alla affermazione dei principi di mutualità;

d) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

e) favorire e/o collaborare a forme partecipativi di intervento sociale, sociosanitario, sull'ambiente, sull'handicap, sulla famiglia, i giovani e ad altre iniziative di sperimentazioni innovatrici.



Art. 5

L’Associazione perseguirà i propri scopi:


a) trasportando ammalati e feriti;

b) prestando assistenza medico-sanitaria ad ammalati od infortunati, anche per il tramite di strutture e servizi ambulatoriali;

c) assistendo ammalati od infortunati nel loro domicilio;

d) assistendo gli emarginati;

e) promuovendo ed organizzando corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione delle norme di primo soccorso;

f) concorrendo con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali (protezione civile);

g) costituendo, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio approvato dal l'Assemblea entro i limiti delle norme statutarie;

h) partecipando a congressi, seminari, incontri (nazionali ed internazionali nei quali si dibattano problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza);

i) costituendo, se del caso, circoli ricreativi aperti ai propri associati;

l) erogando contribuiti ad istituti, enti, associazioni, organismi operanti in campo sanitario assistenziale e di ricerca scientifica, borse di studio ad individui e gruppi operanti in campo assistenziale, sanitario e di ricerca sanitaria;

m) effettuando ogni altro servizio/attività idoneo al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.


Art. 6

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà :

a) aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali;

b) collaborare con altri Enti pubblici e privati e con altre associazioni;

c) costituire: società, anche di capitali, purché le attività svolte dalle medesime siano rivolte all'esclusivo conseguimento degli scopi di natura non lucrativa dell'ente; imprese sociali; enti e strutture di servizio.


TITOLO II

I Soci


Art. 7

Possono esser soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, e che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.


Art. 8

I soci sono persone di accertata buona condotta civile e morale, che gratuitamente mettono a disposizione dell'Associazione parte del loro tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari.


Art. 9

Gli aspiranti soci dovranno inviare la domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, corredata dalla firma di presentazione di due soci. La domanda di iscrizione importa accettazione dello statuto ed impegna il socio a tutti gli effetti statutari ed alla disciplina della Associazione. Decorsi 8 giorni dall’affissione all’albo dell’associazione l’aspirante socio potrà partecipare alle iniziative dell’associazione e frequentare la sede.

Trascorsi quattro mesi il Consiglio di Amministrazione valuterà la posizione dell’aspirante socio e prenderà le decisioni del caso.

Tali decisioni potranno essere:

  • di accettazione della domanda, con passaggio alla qualità di socio;

  • di rigetto della domanda e la conseguente non accettazione in Associazione.

Contro il provvedimento di rigetto della domanda, l’aspirante socio può ricorrere ai sensi del successivo art. 12.



Art. 10

Potranno altresì aderire all'Associazione:

  • in qualità di sostenitore, tutte le persone fisiche e/o giuridiche che condividendo gli ideali dell'Associazione, danno un loro contributo economico. I sostenitori non sono tenuti ad osservare le norme statutarie.

  • in qualità di junior, tutte le persone di età compresa fra i 15 e i 18 anni non ancora compiuti che, condividendo gli ideali dell’Associazione, diano il loro apporto e il loro contributo alla realizzazione delle attività. La disciplina degli juniores sarà stabilita da appositi regolamenti e la qualità non comporta l’osservanza delle norme statutarie.


Art. 11

I soci partecipano all’assemblea e godono dell'elettorato attivo e passivo. Ogni socio potrà formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 12

La qualità di socio si perde:

a) per morte,

b) per recesso,

c) per morosità,

d) per esclusione.


Il socio ha diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

Perdono la qualità di socio per morosità i soci che non hanno sottoscritto la quota associativa annuale nei modi e termini previsti dall’Assemblea.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione o che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. Inoltre sono da considerare passibili di esclusione i soci che svolgano attività che in qualche modo producano nocumento all’associazione ovvero prestino attività sia volontaria sia retribuita per enti, associazioni, società che siano in situazione di conflitto d’interesse specificamente deliberato dall'Assemblea secondo criteri oggettivi.

Le delibere relative alla perdita di qualità di socio sono prese del C.d.A.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea, che deciderà nel corso della prima convocazione ordinaria utile.



TITOLO III

Organi dell’Associazione ed altre cariche elette dall’Assemblea


Art. 13

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci,

b) il Consiglio di Amministrazione,

c) il Presidente,

d) Il Revisore dei Conti

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite ed elettive. Tutte le elezioni per le cariche sociali a qualsiasi livello, avvengono per votazione a scrutinio segreto, a maggioranza. Alle liste dei candidati, possono partecipare tutti i soci


Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative.


Art. 15

L’Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo avviso ai soci affisso nella sede sociale con preavviso di almeno 10 giorni. Tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della 2^ convocazione che dovrà seguire a 24 ore di distanza dalla precedente. Inoltre potrà essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento qualora ne ravvisi la necessità o gliene venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Soci


Art. 16

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

b) procede alla nomina delle cariche elettive, determinandone previamente il numero di componenti;

c) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

d) approva i regolamenti interni;

e) delibera sulle responsabilità degli amministratori;

f) delibera su tutti gli oggetti relativi alla gestione sociale riservata alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dagli altri organi sociali;

g) decide sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e/o soci esclusi;

h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.



Art. 17

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.


Art. 18

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.


Art. 19

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema delle votazioni a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà rappresentare solo un altro socio mediante delega scritta.


Art. 20

Sono altre cariche elette dall'assemblea:

a) Responsabile Corpo Volontari (RCV);

b) Consiglio di Disciplina.

Il Responsabile Corpo Volontari dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Suo compito è promuovere l'attività dei volontari, curare i rapporti con ognuno di essi, verificarne l'operato.

Rende conto all'Assemblea dei Soci e in caso di impedimento è sostituito dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni. E’ l’organo competente a giudicare i volontari circa le loro eventuali trasgressioni ai regolamenti applicando i provvedimenti disciplinari


Art. 21

L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.


Art. 22

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.


Art. 23

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal socio designato dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea nomina altresì un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario; esse sono vincolanti per tutti i soci


Il Consiglio di Amministrazione

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 13 membri.


Art 25

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.


Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti, con la stessa durata in carica del Consiglio: il Presidente cui può delegare, determinandola con deliberazione, parte delle proprie attribuzioni; il vice presidente, l'amministratore/ tesoriere.

Il consiglio di Amministrazione, infine, nomina anche fra i non consiglieri:

a) il Direttore Sanitario di cui alle normative regionali.

b) l'Assistente Spirituale.

Il Direttore Sanitario e l’Assistente Spirituale hanno voto esclusivamente consultivo.


Art. 27

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione:

a) il Direttore Sanitario

b) l'Assistente Spirituale

c) il Responsabile del Corpo Volontari di cui al precedente art. 20.

d) il Direttore, di cui al successivo art. 35


Art. 28

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri .

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Al Consiglio di Amministrazione può presenziare il Revisore dei Conti.


Art. 29

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni del Consiglio di Amministrazione sono normalmente palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, fra l'altro, a titolo di esempio al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

c) porre in essere tutti gli atti e stipulare tutti i negozi di ogni genere inerenti all'attività sociale;

d) conferire procure sia generali che speciali;

e) assumere e licenziare, su proposta del direttore, gli eventuali prestatori di lavoro subordinato fissandone mansioni, qualifica e retribuzioni;

f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci per quanto previsto dall'art. 12;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge e del presente Statuto siano riservati all'assemblea;

h) elaborare i regolamenti di eventuali varie strutture;

i) assumere e licenziare il direttore.


Art. 30

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dal Codice Civile. Gli amministratori dimissionari continuano a svolgere le loro mansioni fino alla loro sostituzione


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 31

il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio.

Può delegare parte dei propri poteri ad altri soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.


L' Amministratore Tesoriere

Art. 32

E' responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili.

Controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione.

Redige il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio, verso cui è direttamente responsabile.

Relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative. Stante i compiti affidatigli, all'Amministratore è conferito il potere di operare con banche e con uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatigli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'Associazione; ha firma libera e disgiunta da quella del Presidente del Consiglio.


Il Direttore Sanitario

Art. 33

Il Direttore Sanitario è un medico eletto dal Consiglio al di fuori dei suoi componenti. E' responsabile dell'andamento sanitario dell'Associazione ed in particolare:

a) Sovraintende i corsi di pronto soccorso;

b) esercita sorveglianza sul personale sanitario ed ausiliario;

c) redige una relazione sanitaria annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio e della Assemblea;

d) promuove e organizza previo il parere del Consiglio o su incarico di questo, corsi di studio e aggiornamento e simili aventi per oggetto materie che rientrino nell'attività sanitaria dell'Associazione;

e) cura e gestisce le attrezzature ed il materiale sanitario dell'Associazione.

Il Direttore Sanitario può nominare, previa autorizzazione del Consiglio, uno o più assistenti sanitari che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue attribuzioni Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Direttore Sanitario risponde al Consiglio il quale può deliberare la revoca dell'incarico per gravi infrazioni.


L’Assistente Ecclesiastico

Art. 34

L’Assistente Ecclesiastico garantisce all'interno dell'Associazione una presenza qualificata venendo incontro alle esigenze spirituali dei soci, promuovendo iniziative in tale settore e mettendosi a disposizione degli stessi.


Il Direttore

Art. 35

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio e alla corretta gestione dell’Associazione.

Ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori. Controlla amministrativamente il personale retribuito con la regolare tenuta dei relativi libri contabili in conformità alle disposizioni di legge.

Dirige la struttura organizzativa dell’Associazione, coordinando le attività del personale dipendente e dei collaboratori con quella dei volontari.

Può essere dipendente e percepire emolumenti. La sua retribuzione è determinata dal Consiglio.


Il Revisore dei Conti

Art. 36

L’Assemblea nomina ogni 3 anni un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei revisori contabili e abilitato Il Revisorie dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Della propria attività il Revisore dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.


TITOLO IV

Patrimonio Sociale, Esercizio Sociale e Bilancio


Esercizio Finanziario/Patrimonio

Art. 37

L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative,

b) rendite patrimoniali,

c) contributi, oblazioni e donazioni di qualsiasi genere,

d) corrispettivi per prestazioni e rimborsi derivanti da convenzioni,

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,

f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.


Il patrimonio dell'Associazione e costituito da:

a) beni mobili e immobili,

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati,

c) lasciti, eredità, legati a donazioni purché accettati con delibera dell'Assemblea,

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.


Art. 38

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti,nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.


Art. 39

Dopo ogni esercizio sociale gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di accurata prudenza.


Art. 40

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al conseguimento dello scopo sociale.


TITOLO V

Devoluzione di beni in caso di estinzione dell’Associazione


Art. 41

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


Art. 42

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali.


Art. 43 - Norma transitoria

In ogni caso, anche in presenza dell’approvazione definitiva da parte della Regione Lombardia del presente statuto, gli organi sociali attualmente in carica rimarranno in vigore fino alla loro naturale scadenza.